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PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

COD: 1-2020-AF-LC-01#4849  |  Proc. N. 1/2021 - Lecco (9918)  |  Condividi
Descrizione beni
Omologazione piano del consumatore

Descrizione
Il Giudice Delegato visto il ricorso presentato dal Sig. ROBERTO LUCIONI (R.G. 1/2021), assistito dall’avv. Pasquale Todisco, per l’omologazione del piano del consumatore depositato in data 1 dicembre 2020 successivamente modificato in data 6 maggio 2021; letta la relazione del gestore della crisi dott.ssa Barbara Mapelli; letta la memoria del creditore chirografario ITALCAPITAL s.r.l; rappresentato da KRUK ITALIA s.r.l; il quale si è opposto all’omologazione del piano con comunicazione via pec indirizzata il 9 settembre 2021 al gestore della crisi; sentite le parti all’udienza del 13 ottobre 2021; rilevato che, secondo quanto risulta dal piano e dalla relazione del gestore della crisi, il Sig. Lucioni è debitore dell’importo complessivo di €46.515,00 di cui €42.603,00 al chirografo, €1.017,47 privilegiato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ed €2.894 prededucibile per spese della presente procedura; rilevato che il debitore ha proposto un piano per sistemare il proprio debito che prevede il pagamento in favore dei propri creditori della somma complessiva di €18.000 in 60 rate mensili dell’importo di €300 ciascuna; somma, quest’ultima, riveniente dalla quota di stipendio mensile di circa €1.300 netti che lo stesso debitore si è impegnato a mettere a disposizione dei creditori; considerato che il piano prevede, nell’orizzonte temporale di cinque anni, il pagamento integrale delle spese prededucibili e del debito privilegiato, nonché nella misura de 32,92% del debito chirografario; rilevato che a garanzia della fattibilità del piano la madre del debitore si è impegnata ad accollarsi il canone di locazione dell’abitazione in cui vive il figlio subordinatamente alla sua omologazione; rilevato che il creditore chirografario ITALCAPITAL si è opposto all’omologazione del piano sul rilievo che il debitore avrebbe contratto le proprie obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” e sapendo di non poter farvi fronte “a causa di evidenti e palesi squilibri finanziari già in essere nel periodo di nuovo accesso al credito”; ritenuto che il rilievo del creditore opponente non sia pertinente in quanto la parte più significativa dell’indebitamento risale ad un periodo (2012) nel quale, come illustrato dal gestore della crisi nella sua relazione (pag. 13-14), il reddito disponibile del debitore gli consentiva di far fronte ai propri impegni; considerato che la situazione di grave difficoltà finanziaria del debitore si è manifestata negli anni 2015/2016 in correlazione con il fallimento del suo datore di lavoro e la forte contrazione del reddito; rilevato che non è stata contestata la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria; ritenuto che sussistano, oltre alla qualità di consumatore del Sig. Lucioni e una manifesta situazione di sovraindebitamento del proponente (cfr. il pignoramento di IFIS NPL e il decreto ingiuntivo ottenuto da ITALCAPITAL), i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-bis della l. 3/2012; ritenuta, in particolare, la sussistenza del requisito di cui all’art. 7, comma 2, lett. d-ter), atteso che non vi sono elementi per sostenere che il Sig. Lucioni abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; rilevato a quest’ultimo proposito che, secondo quanto riferito dal gestore della crisi, la situazione di crisi del debitore è stata provocata dalla forte contrazione del reddito disponibile conseguente al fallimento del datore di lavoro nonché dalle vicende famigliari del Sig. Lucioni (separazione dal coniuge e poi anche dalla compagna cui hanno fatto seguito obblighi di mantenimento dei tre figli), senza che siano ravvisabili spese voluttuarie che hanno aggravato l’esposizione debitoria; ritenuto che la fattibilità del piano sia ragionevolmente assicurata dall’intervento della madre del debitore che si è impegnati a sostenere il costo della locazione della casa di abitazione; visti gli artt. 7, 8 e 12-bis della l. 3/2012; P.Q.M. -omologa il piano presentato dal Sig. Roberto Lucioni con gli effetti di cui all’art. 12-ter della l. 3/2012; -dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 12-bis, comma 3, della l. 3/2012 sul sito www.astebook.it. Si comunichi alla dott.ssa Mapelli che provvederà alla comunicazione del presente provvedimento via pec alla KRUK ITALIA, nonché al debitore presso l’avv. Pasquale Todisco. Milano-Lecco, 25/10/2021 Il Giudice Dott. Edmondo Tota
Informazioni procedura
Pubblicazione asta: 28/10/2021
Giudice: Dott. Edmondo Tota
Procedura: 1
Anno: 2021
Tribunale: Lecco
Tipo: OMOLOGAZIONE PIANO DEL CONSUMATORE
Gestore
Astebook S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 48
23891 Barzanò
Asta 9918
Prezzo base

0,00

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